Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Credito d’imposta per le edicole
Bonus fiscale per le edicole
SINTESI
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
SETTORE
Servizi/No Profit, Commercio
SPESE FINANZIATE
Consulenze/Servizi
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta è destinato a:
- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
- sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.
- l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;
- l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:
1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
3) bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3);
4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
5) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 47.61).
6) nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022): la presenza del codice attività primario 82.99.20.
AGEVOLAZIONE
Bonus fiscale
BUDGET
€ 4.000
l credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (per il solo anno 2019, le spese di locazione sono ammesse a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).
Dall’anno 2020, il credito di imposta può essere, altresì, parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:
- servizi di fornitura di energia elettrica
- servizi telefonici e di collegamento a Internet
- servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali
(per i punti vendita “non esclusivi” tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi).
Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può essere parametrato, oltre che a tutte le sopracitate voci di spesa, anche agli importi pagati nell’anno precedente per:
- l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici
- l’acquisto o il noleggio di dispositivi POS.
SCADENZA
30/09/2021
Hai dubbi sul bando o desideri ricevere maggiori informazioni? Scrivici a: progetti@paoloborchia.it