Bonus bebè – Assegno di natalità

Assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Contributo a fondo perduto

SINTESI

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di  ISEE  e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per  ISEE  superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore  ISEE .

BENEFICIARI

Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

COME FUNZIONA

La maggiorazione del 20%

In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della  convivenza  tra tali due soggetti;
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:
    • se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
    • se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2021, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2021, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).

DECORRENZA E DURATA

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato.

  • La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
  • Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2021, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
  • In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
  • In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).
  • Se la domanda viene respinta, per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.
  • L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi) per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.
  • Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

BUDGET

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2021 dipende in presenza di un  ISEE  in corso di validità dall’  ISEE  minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:

  • in presenza di  ISEE  non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); 
  • se l’ ISEE  è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ ISEE  sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con  IBAN , conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente. A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

DECADENZA

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della  convivenza  con il figlio, revoca dell’affidamento);
  • in caso di decesso del figlio;
  • in caso di revoca dell’adozione;
  • in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
  • nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
  • in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
  • conclusione dell’affidamento temporaneo;
  • il figlio raggiunge i 18 anni di età.

COME FARE DOMANDA

La domanda di assegno si presenta all’INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area “Prestazioni e servizi/Servizi” e poi accedere con le proprie credenziali al servizio “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino)”.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

PAGAMENTO

  • Bonifico domiciliato;
  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale o carta prepagata con IBAN;
  • Conto corrente estero Area SEPA.

SCADENZA

31 dicembre 2021

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