Fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19.
SINTESI
Con il provvedimento delle agenzie delle entrate sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall’emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019.
SETTORE
Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare
ULTERIORI CRITERI DI ELEGGIBILITÀ
- Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dal Decreto Sostegni. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
- Il limite dei ricavi non può essere superiore a euro 10.000.000,00
SPESE FINANZIATE
Consulenze/Servizi
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
BUDGET
Max € 1000 Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
SCADENZA
09/12/2021
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